Art. 13.
(Norme finanziarie).

      1. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura percentuale pari all'incidenza delle patologie psichiatriche rispetto all'insieme delle patologie registrate dalle statistiche sanitarie sul territorio del Paese.